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L'amministratore di sostegno PDF Stampa E-mail

FINALMENTE APPROVATA LA LEGGE SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è finalmente legge dello stato. Dopo un lungo iter legislativo a Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera definitivo ad una legge ortemente voluta dalle associazioni delle persone con disabilità che in questi anni ne anno costantemente sollecitato l’approvazione. Con questa nuova legge viene limitato il ricorso all'interdizione grazie alla nascita di un nuovo e più adeguato strumento di rotezione e tutela delle persone con gravi disabilità. Di seguito è riportato un commento dell’Avvocato Salvatore Nocera (Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica), scaricabile anche dal sito www.aipd.it (home page e “comunicazioni”).

Approvata definitivamente la legge sull'amministratore di sostegno. Le premesse

storiche e il contesto.

Autore: S. Nocera

Anche il Senato, rispettando gli impegni assunti col mondo della disabilità, come già aveva fatto la Camera, ha definitivamente approvato la legge sull’amministratore di sostegno, offrendo così un segno tangibile di attenzione in conclusione dell’Anno europeo delle persone con disabilità.
Il testo si trascina in Parlamento da diverse legislature ed era stato modificato precedentemente dalla Camera dopo una prima approvazione al Senato. Anche stavolta la Camera ha introdotto ulteriori modifiche restrittive; ma il Senato, pur di approvare il testo entro l’anno, nella seduta notturna del 22 Dicembre 2003, ha approvato all’unanimità il testo trasmesso dalla Camera.

Le norme diverranno efficaci dopo sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
La legge molto attesa dai genitori di persone con disabilità intellettiva, introduce delle aperture anche nei confronti dell’interdizione e dell’inabilitazione, che sono sempre pronunciabili, qualora non si ritenga opportuno procedere con l’amministrazione di sostegno o revocarla, a causa di un suo esito negativo.
Per converso la Camera ha eliminato dal testo una norma, che era stata introdotta dal Senato,circa l’estensione dell’amministrazione di sostegno anche alle persone anziane, perché queste non sono assimilabili alle persone con disabilità.
Ma vediamo in dettaglio i contenuti della nuova normativa, che ha modificato alcuni articoli del Codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate.
Intanto è significativo il cambiamento della rubrica del Titolo XII del Cod. Civ, che prima recitava Dell’infermità di mente dell’interdizione e dell’inabilitazione”. Adesso la nuova rubrica è “Delle isure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Ciò dà il segno di quanto
sia cambiata l’immagine sociale e quindi giuridica delle persone con disabilità, a seguito degli ultimi trent’anni di integrazione scolastica e sociale, che in Italia ha raggiunto aspetti del tutto eneralizzati e significativi, malgrado permangano ancora pressanti esigenze di notevoli miglioramenti ed il bisogno di resistere a tendenze involutive manifestatesi (ironia della sorte!), in talia proprio durante quest’anno che è l’Anno europeo delle persone con disabilità.
E di questi cambiamenti dà testualmente atto la finalità della legge che è quella espressa di ridurre al minimo i casi di ricorso all’interdizione ed all’inabilitazione, che curano solo gli interessi astratti di onservazione dei patrimoni.
Può giovarsi dell’amministrazione di sostegno qualunque persona che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di rovvedere alla cura dei propri interessi. È questa una formulazione, contenuta nel nuovo art. 404
del Cod. Civ., la quale, pur essendo molto ampia (contemplando anche l’impossibilità temporanea o parziale), che però ha un ambito di applicazione ben preciso, richiedendosi l’accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione fisica (quindi anche sensoriale) o psichica in senso ampio, comprendente quindi non solo le malattie mentali ma anche le diversissime forme di isabilità intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down etc.
In questa logica anche una persona anziana, come avrebbe voluto il Senato, può giovarsi dell’amministrazione di sostegno, purché versi in una situazione di infermità grave, come i casi, linicamente accertati, di demenza senile.
L’amministratore di sostegno è nominato con decreto dal giudice tutelare (art. 405 C.C.). E qui si nota già una novità, rispetto ai procedimenti di interdizione ed inabilitazione, che sono invece di ompetenza del Tribunale, mentre i giudici tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio e
quindi più vicini agli interessati.
Nel decreto di nomina il giudice tutelare indica, tra l’altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile dall’amministratore nell’interesse del beneficiario. Si evita così un assurdo che n’interpretazione burocratica dei poteri dell’amministrazione sta determinando e cioè che i tutori non possono spendere attualmente ad esempio l’ammontare delle pensioni di invalidità o delle ndennità di accompagnamento, quando queste siano, come spesso accade, versate ll’interessato in unica soluzione per più mensilità arretrate. Gli uffici amministrativi e giudiziari di controllo vietano al genitore ed al tutore di prelevare quelle somme (necessarie come unico mezzo di mantenimento dell’interessato), senza autorizzazione del Tribunale con obbligo di reimpiego, perché esse sono ormai considerate patrimonio.
Lo stesso articolo ora invece impone all’amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice tutelare anche “delle condizioni di vita personale e sociale” dell’assistito.
Il successivo art. 406 C.C. evidenzia ulteriormente il rispetto per la persona dell’interessato, che può indicare il possibile amministratore di sostegno, anche se sia già interdetto o inabilitato.
Ed, allo scopo di ridurre il ricorso all’interdizione, gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona, impossibilitata a curare i propri interessi, debbono promuovere il ricorso al giudice tutelare, o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per lˆavvio della procedura dell’istituzione
dell’amministrazione di sostegno.
Nel procedimento, il giudice deve tener conto anche delle indicazioni dell’interessato (art. 407C.C.).
L’art. 408 C.C. è importante perché indica i soggetti che possono ricoprire l’ufficio di amministratore di sostegno.
Viene vietato di ricoprire tale ufficio agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell’interessato. Ciò al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi su di esso deve vigilare.
Possono essere amministratori di sostegno i parenti, il coniuge non legalmente separato e (novità assoluta) la persona stabilmente convivente con l’interessato, nonché altre persone ritenute idonee dal giudice tutelare.
Viene inoltre previsto che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del Cod.civ. e cioè non solo le fondazioni e le associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale personalità, come sono molte
associazioni di volontariato.Questa era stata una costante richiesta, fondata sulla prassi assai diffusa, che ha visto promuovere pure dei corsi di formazione per aspiranti al compito volontario e gratuito di amministratore di sostegno.
L’art. 409 C.C. è la chiave di volta della nuova legge. Stabilisce che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all’amministratore questi per quelli più pericolosi per il patrimonio, ad es. l’assunzione di un’ipoteca, l’alienazione di un bene o l’acquisto di un bene immobile, promuovere un procedimento giudiziario, interviene nell’atto quale suo rappresentante (come fa il tutore) e per quelli meno pericolosi, cosiddetti di ordinaria amministrazione, ad es. acquisto di beni mobili, stipula di locazioni inferiori a nove anni, interviene nell’atto insieme al beneficiario, come fa il curatore.
Comunque è stabilito che il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Ritengo che fra tali atti, ad es. acquisti di beni mobili di uso personale come abiti, cibo, incassare un affitto, riscuotere il rateo mensile della pensione di
invalidità o l’indennità di accompagnamento sia divenuto giuridicamente capace di agire. Per la riscossione degli arretrati, se si dovesse continuare a considerarli divenuti capitali, malgrado la loro natura alimentare, interverrà ormai l’amministratore di sostegno che otterrà dal giudice tutelare
l’autorizzazione a spenderli secondo le effettive esigenze del beneficiario.
E questa logica di maggiore libertà del beneficiario si rinviene anche nell’art 410 C.C., secondo il quale l’amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto “dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario”. In caso di contrasto, l’amministratore deve informare il giudice tutelare che decide.
In caso di dissenso, anche il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente, possono rivolgersi al giudice tutelare che decide.
Data la sua delicatezza l’ufficio di amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che trattasi di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
L’art. 411 C.C., nello stabilire che si applicano all’amministrazione di sostegno le norme previste per l’interdizione e l’inabilitazione in materia di incapacità dell’amministratore a ricevere per testamento o donazioni beni del beneficiario, finché dura l’ufficio, estende all’amministrazione di sostegno anche gli effetti di altre norme dettate per gli altri due istituti, purché se ne faccia richiesta giudice tutelare e questi lo ritenga opportuno, “tenuto conto dell’interesse del beneficiario e di quello tutelato dalle predette disposizioni”.
E’ da ritenere che con tale formulazione, la discrezionalità del giudice tutelare non possa impedire l’applicazione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, del testamento “fedecommissorio”,previsto dagli artt. 692 e sgg. C.C., secondo il quale ciascuno dei genitori di un “interdetto” o gli scendenti o il coniuge possono istituire erede l’interdetto con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche comprendenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore si sono presi cura dell’interdetto medesimo. L’art. 692 C.C. ha un interesse chiarissimo a garantire un’assistenza non solo economica ma anche esistenziale all’interessato.
Sembra di rientrare in un’interpretazione logica l’applicazione di tale norme anche al caso del beneficiario di amministrazione di sostegno, che potrà essere istituito erede, quindi, anche dalla persona stabilmente convivente con lui. In tal senso induce anche a ritenere lo stesso art.1 della legge che “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.
Il decreto recante i dati personali relativi all’amministratore ed al beneficiario, nonché il progetto personalizzato di atti che il beneficiario può compiere da solo, o con l’assistenza dell’amministratore e quelli che può compiere solo l’amministratore in rappresentanza dell’amministrato, deve essere immediatamente registrato su un apposito registro, di nuova istituzione, tenuto dal cancelliere e deve essere annotato, entro dieci giorni presso i registri di stato civile. Ciò per consentire a chiunque voglia contrattare con il beneficiario di conoscere quale sia la sua effettiva capacità di compiere atti giuridici sua e dell’amministratore. Ciò garantisce l’interesse dei terzi alla sicurezza ed alla validità delle negoziazioni giuridiche.
A tutela degli interessi del beneficiario, l’art. 412 C.C. stabilisce che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati, entro cinque anni dal loro compimento,
anche ad istanza degli stessi.
Gli artt. 413 e 418 C.C. evidenziano le flessibilità del nuovo sistema, secondo cui il giudice può passare, se lo ritiene opportuno, alla revoca dell’amministrazione di sostegno e procedere all’interdizione o all’inabilitazione o viceversa.
Queste nuove norme sull’amministratore di sostegno hanno prodotto delle aperture anche nei rigidi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Così l’art. 427 C.C. prevede che l’interdetto possa compiere alcuni atti da solo o con l’assistenza del tutore e l’inabilitato possa compiere alcuni atti di
straordinaria amministrazione anche senza l’assistenza del curatore.
Infine la legge prevede che non solo la procedura per l’amministrazione di sostegno, ma anche quella per l’interdizione e l’inabilitazione, si svolgano senza tasse di registro e senza spese di giustizia.

 
 

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